Scudo fiscale e rientro in Italia di capitali esteri, devono essere dichiarati anche i beni che non producono reddito

Scudo fiscale e rientro in Italia di capitali detenuti all' estero, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che vanno dichiarate non soltanto le attività estere di natura finanziaria ma anche gli investimenti all'estero di altra natura, «indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili in Italia». Dovranno essere sempre indicati anche gli immobili tenuti a disposizione, gli yacht, gli oggetti preziosi e le opere d'arte anche se non produttivi di redditi. L'obbligo di compilazione del modulo RW della dichiarazione dei redditi riguarda le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed associazioni equiparate che detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria di ammontare complessivo superiore a euro 10.000. La circolare dell' Agenzia delle entrate precisa che possono accedere al rimpatrio le somme di denaro e le altre attività finanziarie, tra le quali azioni e strumenti finanziari assimilati, quotati e non quotati, quote di società ancorchè non rappresentate da titoli, titoli obbligazionari, certificati di massa, quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, polizze assicurative produttive di redditi di natura finanziaria, finanziamenti a soggetti esteri - indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente - metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, detenute all'estero, in qualsiasi Paese europeo ed extraeuropeo, a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008, per le quali viene disposto dal contribuente il trasferimento in Italia. Pertanto, possono essere oggetto di rimpatrio anche i titoli e le altre attività finanziarie emesse da soggetti residenti in Italia, purchè siano detenuti all'estero in violazione delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale, nonchè le attività finanziarie e il denaro detenuti presso le filiali estere di banche o di altri intermediari residenti in Italia.

Revisione degli studi di settore commercio per il 2010

Saranno revisionati a breve gli studi di settore per il 2010 relativi ad alcune categorie di commercio. In particolare, la revisione riguarderà 21 studi per le manifatture, 20 per i servizi, 6 per le attività professionali e 21 per il commercio. In tutti i casi, si tratta di evoluzioni di studi già applicati nel periodo d'imposta 2007, e dunque da sottoporre a revisione entro il 2010. Infatti, per mantenere nel medio periodo la capacità degli studi di percepire la realtà economica cui si riferiscono, la legge prevede che essi siano rivisti, al massimo, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore o dalla loro ultima revisione. La la lista dei 68 sudi di settore da rinnovare riguarderà il periodo d'imposta fiscale del 2010, e sarà dedicata tra gli altri ai fabbricanti di tessuti, abbigliamento e calzature per il manifatturiero; albergatori, fotoreporter e grafici web per i servizi; attori, registi e guide turistiche per le attività professionali; farmacisti, gioiellieri e ambulanti per il commercio.

Scadenza versamento contributi colf e lavoratori domestici

Il 10 ottobre ci sarà la scadenza per il pagamento dei contributi a colf e domestici relativi al periodo luglio-settembre 2009. Lo ricorda l'inps. Per il pagamento è necessario utilizzare i bollettini già precompilati in base ai dati precedentemente comunicati all'Inps. Nel caso vi siano stati cambiamenti, potranno essere utilizzati gli appositi bollettini «in bianco» (allegati insieme a quelli precompilati, e inviati ai datori di lavoro), da integrare con i nuovi dati. Il pagamento potrà essere effettuato presso gli sportelli di Poste Italiane, presso gli sportelli bancari che offrono tale servizio, oppure presso le tabaccherie del circuito Reti Amiche, utilizzando i dati riportati sui bollettini ricevuti o quelli eventualmente variati. Il pagamento, inoltre, potrà essere eseguito on line sul sito Internet dell'Inpsa, nella sezione Servizi on line-Cittadino-Lavoratori domestici-Pagamento on line contributi. Soltanto nel caso di rapporti di lavoro a carattere temporaneo, occasionale e di breve durata, è possibile utilizzare la modalità di pagamento tramite i buoni lavoro voucher.

Già disponibile da scaricare online il Cud 2010

E' già disponibile e si può scaricare online sul sito dell'Agenzia delle Entrate il Cud 2010. Ci sono molte novità come l'inserimento nel modello del campo «Data prima occupazione», che permette ai datori di lavoro di conoscere facilmente la posizione del contribuente nel caso in cui questo abbia svolto diverse attività e di calcolare i maggiori contributi previdenziali che è possibile attribuire ai lavoratori al primo impiego per la partecipazione a forme di previdenza complementare. Nella parte relativa ai dati fiscali, trova spazio la detrazione attribuita al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e la nuova sezione dedicata al bonus famiglia, dove indicare l'importo dell'agevolazione prevista dal decreto anticrisi dell'anno scorso (dl 185/2008) per i nuclei familiari a basso reddito. È stata, infine, aggiornata la tabella relativa alle detrazioni del 19% prorogate per il 2009: dalle spese per la formazione dei docenti al pagamento delle rette per la frequenza di asili nido, passando per l'abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale.

Può essere licenziato un dipendente che deve andare in carcere?

Può un datore di lavoro licenziare un suo dipendente perchè deve andare in carcere? Secondo la la Suprema Corte, sì. il licenziamento può avvenire ai sensi dell'articolo 3 delle legge 604 del 1966, in quanto c'è un'impossibilità della prestazione lavorativa per "ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa". Sentenza n. 12721 del 1° giugno 2009. La corte suprema ha deciso che «quando il lavoratore è assente dal lavoro a causa dello stato di carcerazione preventiva o, comunque, di detenzione a seguito di condanna per fatti estranei al rapporto contrattuale non si è in presenza di un inadempimento, bensì di un fatto oggettivo determinante una sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa a norma dell'articolo 1464 c.c. Si esclude, quindi, la riconducibilità della fattispecie in esame al licenziamento per inadempimento, sia esso per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo»