La tassazione ed il fisco del diritto d'autore

Il titolare del diritto d'autore, è l'ideatore dell'opera di ingegno. Si tratta di un diritto personale, e come tale, irrinunciabile ed inalienabile. Possono essere tuttavia trasferiti i diritti relativi "non già all'opera in sé, quanto alla sua utilizzazione". Tale diritto non è soggetto al meccanismo del fisco dell'attrazione (cioè quel meccanismo per cui un'attività non soggetta ad Iva viene "attratta" nel regime contabile di un soggetto possessore di partita Iva) poiché sia civilisticamente sia fiscalmente viene riconosciuto al diritto di autore il suo essere originato non già da un professionista organizzato in impresa, ma da un atto di acume che sfugge alle normali classificazioni economiche. La cessione del diritto d'autore, ossia il commercio, la sua monetizzazione, è soggetto all'applicazione dell'Iva se detta cessione viene fatta non dall'autore o dai suoi eredi, anche se questi sono professionisti o artisti, ma da terzi. In questo caso, vengono meno quei requisiti di unicità, per divenire un puro scambio con un dato valore economico. I diritti percepiti nella qualità di autore vengono esposti nella dichiarazione dei redditi nella sezione 2 del quadro E ove beneficiano di una detrazione forfetaria del 25%. La detrazione incide sulla ritenuta d'acconto, che viene calcolata sul 75% del compenso percepito. La detrazione non è, tuttavia, assoluta ma la si applica fino a Euro 51.645,68. Eventuali diritti eccedenti il predetto importo non beneficiano di alcuna riduzione. I redditi percepiti da persone fisiche di età inferiore a 35 anni e derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, brevetti e simili, fruiscono della deduzione del 40%. Resta invariata la deduzione del 25% per gli stessi redditi percepiti da persone fisiche di età uguale 0 superiore a 35 anni. Di conseguenza, la base imponibile da adottare per il calcolo della ritenuta d'acconto sarà la seguente: se il percettore ha meno di 35 anni, la base imponibile sarà pari al 60% del compenso, altrimenti la base imponibile sarà pari al 75% del compenso. Per quanto riguarda il periodo di "tassabilità" del corrispettivo, trattandosi di reddito assimilabile a quello professionale e non di impresa, lo stesso segua il criterio di cassa e non di competenza. Il trattamento fiscale sin qui esposto si applica se A) il percettore del reddito è l'autore stesso e B) il reddito non è conseguito nell'ambito di imprese commerciali.