Si può detrarre l'affitto dalle tasse o dai redditi?

Le spese sostenute per l'affitto si possono detrarre ovviamente solo se esiste un contratto di locazione tra il proprietario e l'affittuario, ecco le varie detrazioni possibili:

DETRAZIONE D’IMPOSTA PER GLI INQUILINI A BASSO REDDITO
È prevista una detrazione sul reddito per le spese dell’affitto della propria casa che sia però la propria abitazione principale. I contratti di affitto devono essere stipulati a norma della legge 9 dicembre 1998, numero 431. La detrazione prevista è di: 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o di 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non superiore a 30.987,41 euro.

DETRAZIONE PER I GIOVANI CHE VIVONO IN AFFITTO
Per i giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, a condizione che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati è prevista la detrazione pari a 991,60 euro. Tale detrazione spetta soltanto per i primi tre anni, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71.

DETRAZIONE D’IMPOSTA PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONVENZIONATO
Una detrazione d’imposta spetta ai contribuenti intestatari di contratti di locazione stipulati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali ai sensi della legge del 9 dicembre 1998 n. 431).
In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).
La detrazione d’imposta è di: 495,8 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
247,9 euro se il reddito complessivo e’ superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41

CONTRATTI DI LOCAZIONE PER STUDENTI UNIVERSITARI
Anche il contratto di locazione stipulato dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un Comune diverso da quello di residenza permette di fruire di un’agevolazione fiscale. In particolare, questi contratti sono detraibili nella percentuale del 19%, calcolabile su un importo non superiore a 2.633 euro.
Gli immobili oggetto di locazione devono essere situati nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi. Essi inoltre devono essere distanti almeno 100 Km dal comune di residenza e comunque devono trovarsi in una diversa provincia.
I contratti di locazione devono essere stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La detrazione si applica anche ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.