Novità 2010 dopo lo scudo fiscale per gli italiani che hanno beni all' estero

Novità per gli italiani che detengono patrimoni all' estero (attività, investimenti, conti correnti bancari) ma sono residenti in Italia. La circolare del 13 settembre 2010, la numero 45E ha chiarito alcuni aspetti dopo la fine dello scudo fiscale:

Per la compilazione del modulo Rw:
se i congiunti sono cointestatari del conto corrente estero - chiarisce l'Agenzia delle Entrate - ognuno dichiara il valore della relativa quota di possesso. Se, invece entrambi hanno la piena disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali, ogni intestatario compila l'Rw con riferimento all'intero valore delle attività. I contribuenti sono comunque sempre tenuti a riempire le specifiche sezioni sul monitoraggio quando le attività finanziarie e patrimoniali sono possedute per interposta persona, per esempio, nel caso queste risultino intestate formalmente a un trust.

Depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero, azioni e obbligazioni estere, assicurazioni estere, stock option, immobili, oggetti preziosi, imbarcazioni o navi da diporto e opere d'arte al di fuori dello Stato: beni patrimoniali e attività estere di natura finanziaria uniti dalla capacità di produrre redditi comunque imponibili in Italia. Unica eccezione gli investimenti, che devono essere riportati nel modulo Rw anche se non hanno prodotto alcun reddito.

A chi guarda il modulo Rw: c'è l'obbligo di compilazione del modulo Rw, porta d'accesso privilegiata al 'monitoraggio fiscalè, scatta per persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e soggetti equiparati, comunque residenti in Italia. Dall'obbligo del monitoraggio sono esclusi gli enti commerciali e le società di persone o di capitali, ad eccezione delle società semplici. A partire da quest'anno, quindi in riferimento all'anno d'imposta 2009, sono stati esonerati dalla compilazione del modulo Rw sia i dipendenti pubblici, inclusi i lavoratori di organizzazioni internazionali (per esempio, Onu, Nato, Unione Europea e Ocse), sia i frontalieri. Per quest'ultimi l'esonero è limitato alle attività di natura finanziaria e patrimoniale detenute nel Paese in cui svolgono l'attività lavorativa.

I contribuenti che hanno aderito allo scudo fiscale nel 2009 non devono compilare il modulo Rw relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2009. L'esonero dall'obbligo di monitoraggio s'estende anche al 2010 nei casi di attività rimpatriate e/o regolarizzate la cui dichiarazione riservata è stata presentata tra il 1 gennaio e il 30 aprile dell'anno in corso. La curiosità, quando l'Rw corre da solo. Anche nel caso di presentazione del modello 730, o nell'ipotesi di esonero dalla dichiarazione dei redditi, il modulo Rw deve essere comunque compilato in via autonoma, assieme al frontespizio di Unico, e presentato nei termini previsti per questo modello. Il monitoraggio si fa anche dall«'interno», con il 770.

Per quanto riguarda il quadro SO, destinato alla comunicazione da parte di intermediari e altri soggetti che intervengono in operazioni effettuate nel 2009 che possono generare redditi diversi di natura finanziaria, la circolare diffusa oggi fa riferimento ai nuovi codici previsti appositamente per la segnalazione da parte degli intermediari delle operazioni che possono dar origine a redditi da immobili o altre attività patrimoniali oggetto di rimpatrio per effetto delle disposizioni sullo scudo fiscale, nonchè per i casi in cui le attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate fuoriescono dal circuito degli intermediari residenti. Anche per gli intermediari vale il test del monitoraggio.

Gli obblighi di rilevazione e segnalazione dei flussi transfrontalieri di attività finanziarie interessano anche gli intermediari. Si tratta di una comunicazione nominativa, che deve essere effettuata, entro il 31 marzo di ogni anno, da banche, Sim, Poste Italiane, società fiduciarie, agenti di cambio, stabili organizzazioni in Italia di banche ed imprese di investimento non residenti, notai, e altri intermediari residenti che, per ragioni professionali, intervengono nelle operazioni, società ed enti emittenti, limitatamente ai titoli e agli strumenti finanziari da esse emessi, società di gestione del risparmio, dottori commercialisti, ragionieri e periti commercialisti.