Nuove regole per gli atti di compravendita di case, atto nullo se non c'è corrispondenza

Con la conversione in legge del decreto del consiglio dei ministri del 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica sono state emanate nuove regole per gli atti di chi compra e vende casa.
Dal primo luglio 2010 infatti gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi per oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti per le unità immobiliari urbane,devono presentare i seguenti elementi:
-identificazione catastale (sezione, foglio, numero di particella ed eventuale subalterno);
-riferimento alle planimetrie depositate in Catasto;
-dichiarazione, resa negli atti dagli intestatari, della conformità dei dati e delle planimetrie catastali allo stato di fatto di dette unità immobiliari (coerenza «oggettiva»), in base alle disposizioni vigenti in materia catastale. Dal 31.7.2010, la dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
L’atto che non contenga l’indicazione di tutti i suddetti elementi è nullo e non produce effetti.
Quindi attenzione a quando le planimetrie del catasto non hanno corrispondenza con lo stato reale della casa, ad esempio se è presente un abuso edilizio, rischiate di avere tra le mani un atto nullo.