Condomini che non vogliono partecipare a spese gravose o voluttuarie
in diritto condominiale on mercoledì 1 luglio 2009

Due sono le caratteristiche essenziali alternative: la gravosità e la voluttuarietà, riferibili entrambe in modo tassativo all'edificio. I predetti criteri devono essere visti in maniera oggettiva escludendosi, in tal modo, qualsiasi riferimento alle condizioni economiche individuali (per quanto concerne la gravosità) ed alla valutazione personale dei singoli (con riferimento alla voluttuarietà).
A fronte di una spesa molto rilevante e concernente interventi tali da innovare la configurazione architettonica dell'atrio del palazzo, ha escluso (Trib. Milano Dee. 4 maggio 1989, Arch. Locaz. 1989, 504) che la precaria condizione economica di un condominio privo di reddito di lavoro proprio potesse riflettersi sull'eventuale legittimità della delibera.
II termine "voluttuario", pertanto, deve considerarsi sinonimo di scarsamente utile 0 del tutto inutile, mentre non è voluttuario l'intervento che non ha solo la finalità di migliorare l'estetica dello stabile ma che, altresì, giova alla manutenzione ed alla funzionalità dello stesso.
Non si può parlare di innovazione gravosa o voluttuaria nel caso di interventi straordinari dettati dalla necessità di ovviare alla antieconomicità di riparazioni ordinarie (Cass. 11 gennaio 1968, n.62).
L'altra condizione essenziale per l'applicabilità dell'art. 1121 ce. consiste nella circostanza che la nuova opera possa in concreto essere oggetto di godimento separato. Ciò significa che il dissenso manifestato nei confronti dell'innovazione gravosa 0 voluttuaria ha effetto solo nel caso in cui uno 0 più condomini possano godere della stessa separatamente dal resto dei partecipanti al condominio e, allo stesso modo, possano decidere di utilizzarla 0 meno senza impedire a coloro che hanno votato a favore di detta opera di goderne in modo paritetico. Il verificarsi delle predette condizioni consente al condominio contrario a questo tipo di innovazioni di essere esentato dal contribuire alle relative spese.
Il dissenso che deve ovviamente essere manifestato in maniera esplicita comporta la mancata comproprietà dell'opera da parte del condominio che non ne tragga beneficio: condizione questa che è reversibile grazie al disposto del 30 comma dell'art. 1121 ce. (Cass. 18.11.1971 n. 3314).
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