Cedolare secca, come versare le tasse per l'affitto

Con l'attuazione del decreto legislativo sul federalismo fiscale i proprietari di immobili dati in locazione possono scegliere la cosiddetta tassazione con cedolare secca al 21% oppure al 19% per i contratti a canone concordato.

Come versare le tasse per l'affitto?
I modelli per la egistrazione del contratto di locazione di immobili abitativi con relative pertinenze e per l’esercizio dell’opzione per a cedolare secca si scaricano qui , e sono da presentare all’Agenzia delle Entrate.

Per esercitare l'opzione della cedolare secca, la stessa deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto o, in caso di proroga dello stesso, nel termine di versamento dell’imposta di registro. In caso di contratti che non necessitano della registrazione in termine fisso, il locatore può applicare la cedolare in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è prodotto il reddito o, in alternativa, in sede di registrazione in caso d’uso o di registrazione volontaria. L’opzione vincola il locatore per tutta la durata del contratto o della proroga o per il residuo periodo di durata del contratto (se l’opzione viene esercitata nelle annualità successive alla prima).

Versamento delle tasse sulla cedolare secca:
si applicano le norme relative al versamento del saldo dell’Irpef, mentre per il versamento dell’acconto, va fatta la distinzione:
-per il 2011, il versamento dell’acconto (nella misura dell’85% dell’imposta dovuta) va fatto in unica soluzione entro il 30.11.2011 (se minore di 257,52 euro), o in due rate (se pari o superiore a e 257,52), la prima del 40% entro il 16.6.2011 o entro il 18.7.2011 (con la maggiorazione dello 0,40%) e la seconda del 60% entro il 30.11.2011;
- a partire dal 2012, il versamento dell’acconto (nella misura del 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente) va effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre di ogni anno (se inferiore a 257,52 euro) o in due rate (se pari o superiore a 257,52), la prima del 40% entro il 16.6 di ogni anno o entro il 16.7 (con la maggiorazione dello 0,40%) e la seconda del 60% entro il 30 novembre di ogni anno.