Decreto Semplificazioni per le attività commerciali

Il Governo ha varato il D.L. 9.2.2012, n. 5 (cd. decreto «semplificazioni») al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese e per incentivare il sistema produttivo del Paese. Tra le misure previste vi sono alcune novità riguardanti
le attività commerciali: l’obiettivo è quello di accelerare e semplificare l’esercizio delle attività economiche, soprattutto per ciò che concerne le licenze e le autorizzazioni rilasciate dalle Autorità di pubblica sicurezza.
Il decreto, infatti, ha apportato importanti modifiche al R.D. 18.6.1931, n. 773 (Tulps).
ATTIVITÀ COMMERCIALI: il D.L. 9.2.2012, n. 5, in vigore dal 10 febbraio scorso, contiene misure di semplificazione per i cittadini e le imprese e ulteriori misure per favorire lo sviluppo del sistema economico.
Il decreto contiene, nello specifico, misure per le attività commerciali. Di seguito vengono illustrate quelle che riguardano le attività commerciali più diffuse.
IMPRESE di PANIFICAZIONE: l’art. 40 del D.L. dispone che i panifici possano rimanere aperti anche nei giorni festivi.
VENDITA ITINERANTE di PRODOTTI AGRICOLI: l’art. 27 del D.L. prevede che la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante sia soggetta a comunicazione al
Comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione e possa essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.
L’agricoltore che vuole vendere i propri prodotti in maniera itinerante dovrà, pertanto, inviare al Comune ove ha sede la sua azienda una semplice comunicazione
con cui avvierà immediatamente la sua attività in «itinere», senza dover attendere lunghi tempi tecnici.
È necessario, a tal proposito, che l’azienda agricola sia iscritta nel Registro delle imprese e che il titolare della stessa non abbia riportato condanne per reati
commessi in materia di igiene, salute e, in generale, non abbia commesso frodi nel settore dei prodotti alimentari.
LICENZE per ESERCIZI COMMERCIALI: in merito agli esercizi commerciali, le modifiche più rilevanti apportate dal D.L. riguardano le licenze.
D.L. 5/2012 PRINCIPALI SEMPLIFICAZIONI: si illustrano, di seguito, le principali misure previste dal decreto:
- ai sensi dell’art. 75-bis, R.D 18.6.1931, n. 773 (Tulps), «chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al Questore che ne rilascia ricevuta, attestando l’eseguita iscrizione in apposito registro». L’iscrizione non dovrà più essere rinnovata annualmente un pubblico esercizio potrà rimanere chiuso senza
che il titolare ne dia avviso all’Autorità locale di pubblica sicurezza (art. 99, R.D. 773/1931) fino a trenta giorni (e non più otto), senza rischiare la revoca della licenza;

AGENZIE MAT RIMONIALI – AGENTI OPERANTI nelle PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI: chi vuole aprire un’agenzia matrimoniale, possa farlo semplicemente inviando una comunicazione alla questura di competenza. Lo stesso adempimento deve essere espletato dagli aspiranti agenti operanti nelle pubbliche relazioni.